Il TAR Campania ha scritto un principio che pesa ben oltre il singolo ricorso: quando si parla di assistenza sanitaria a un minore autistico grave, l’Azienda sanitaria non può cavarsela con un progetto abilitativo standardizzato, poche prestazioni generiche e nessuna spiegazione clinica seria sull’esclusione del trattamento ABA. Con la sentenza n. 39 del 5 gennaio 2026, la Sezione IX ha accolto il ricorso dei genitori di un bambino autistico di livello 3, invalidità al 100% e indennità di accompagnamento, contro un piano dell’ASL Napoli 1 che assegnava soltanto psicomotricità e logopedia, lasciando esclusa l’ABA nonostante una specifica indicazione specialistica proveniente dall’A.O.U. Vanvitelli.
La decisione entra a gamba tesa in un nodo che in Italia continua a produrre contenzioso: la distanza tra ciò che le famiglie si vedono prescrivere dagli specialisti e ciò che poi viene realmente riconosciuto dal servizio pubblico. Il TAR non afferma che esista un diritto automatico a un numero fisso di ore uguale per tutti, ma chiarisce una cosa diversa e più sostanziale: la discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria non è un potere libero da vincoli. Deve poggiare su istruttoria, motivazione, personalizzazione e appropriatezza. Quando invece il piano appare come uno schema prestampato, con anamnesi appena sovrascritta e senza un confronto reale con il quadro clinico del minore autistico, quel potere smette di essere tecnico e diventa arbitrario.
Il quadro normativo, del resto, è molto più netto di quanto spesso si voglia far credere. La legge 134 del 2015 ha stabilito il perimetro della diagnosi, cura e abilitazione delle persone nello spettro autistico, mentre l’articolo 60 dei LEA dice in modo esplicito che il Servizio sanitario nazionale deve garantire alle persone con disturbi dello spettro autistico diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato, mediante metodi e strumenti fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche. A monte c’è anche il criterio generale del d.lgs. 502/1992, secondo cui restano a carico del Servizio sanitario le prestazioni che, per specifiche condizioni cliniche, presentano un significativo beneficio in termini di salute. È esattamente dentro questo perimetro che il TAR colloca il caso campano.
Il passaggio più delicato riguarda proprio il trattamento ABA. Negli ultimi anni la giurisprudenza amministrativa ha consolidato l’idea che non si tratti di una richiesta “eccentrica” o opzionale avanzata dalle famiglie, ma di un trattamento che rientra nel campo delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, pur sempre da modulare attraverso una valutazione clinica individualizzata. Il Consiglio di Stato, nelle pronunce del 2023 e nei successivi approfondimenti del 2024, ha chiarito insieme due aspetti: da un lato l’inclusione dell’ABA nei LEA; dall’altro il fatto che questa inclusione non si traduca automaticamente in un pacchetto standard di ore slegato dalla situazione concreta. È una distinzione decisiva, perché impedisce sia gli automatismi amministrativi sia quelli opposti, cioè il rigetto quasi predefinito del metodo.
Nel caso deciso a Napoli, però, il problema non era un conflitto tecnico tra due opzioni terapeutiche equivalenti e ben motivate. Il problema, scrive in sostanza il TAR, è che l’ASL ha obliterato senza spiegazione la prescrizione specialistica che indicava il percorso ABA e ha costruito un progetto carente sia sul piano istruttorio sia su quello motivazionale. Il collegio sottolinea anche un altro punto molto concreto: non basta riconoscere il trattamento solo a scuola o a domicilio se il caso clinico richiede anche un setting ambulatoriale protetto. La sentenza richiama infatti la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, secondo cui un intervento realmente efficace può richiedere anche un contesto uno-a-uno, strutturato e sottratto agli stimoli esterni, senza scaricare sulla famiglia o sull’istituzione scolastica oneri impropri di organizzazione terapeutica.
Su questo sfondo acquistano rilievo anche le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. La piattaforma dell’Osservatorio nazionale autismo dell’ISS segnala per bambini e adolescenti 27 raccomandazioni e 2 indicazioni di buona pratica clinica, con materiali aggiornati a ottobre 2023, mentre l’ISS ha poi comunicato il 29 ottobre 2025 la pubblicazione della versione aggiornata della linea guida su diagnosi e trattamento di bambini e adolescenti nello spettro autistico. Il dato che emerge, anche leggendo la sentenza, è coerente: personalizzazione dell’intervento, presa in carico sanitaria effettiva, raccordo tra contesti di vita e valutazione calibrata su età, caratteristiche cliniche e profilo di funzionamento. È precisamente il contrario di un modello seriale costruito per ridurre il trattamento entro limiti amministrativi predeterminati.
La portata della decisione campana, allora, non sta soltanto nell’annullamento dei provvedimenti impugnati e nella condanna alle spese. Sta soprattutto nel messaggio rivolto alle aziende sanitarie: nell’autismo grave non reggono più i piani “formali” che simulano una presa in carico senza misurarsi davvero con il bisogno clinico. Se l’amministrazione ritiene di discostarsi da una prescrizione specialistica, deve spiegare perché. Se ritiene di ridurre o rimodulare l’ABA, deve farlo dentro un progetto terapeutico individualizzato e motivato, non attraverso scorciatoie burocratiche. È un tema che continua a essere seguito da famiglie, operatori e realtà associative anche attraverso spazi di confronto storici come lo storico forum di Autismo33, e la sentenza del TAR Campania aggiunge ora un tassello difficilmente ignorabile nel rapporto fra diritto alla salute, linee guida e responsabilità della sanità pubblica.

