Il Parlamento europeo ha chiesto una definizione comune di violenza sessuale fondata sull’assenza di consenso. Non una correzione marginale del linguaggio giuridico, ma un cambio di prospettiva: il silenzio non può essere trattato come consenso, la mancata resistenza non può diventare un argomento contro la vittima, una relazione precedente non può trasformarsi in autorizzazione permanente.

La risoluzione approvata a Strasburgo spinge la Commissione europea a presentare una proposta legislativa che armonizzi le norme negli Stati membri e superi le definizioni ancora costruite attorno alla forza, alla minaccia o alla necessità di dimostrare una resistenza esplicita. Nel testo del Parlamento europeo, il consenso viene descritto come libero, informato e revocabile. Deve essere valutato nel contesto concreto, tenendo conto di paura, intimidazione, abuso di potere, perdita di coscienza, vulnerabilità, sottomissione chimica e risposte traumatiche.

Il voto europeo ha aperto anche una frattura politica italiana. Fratelli d’Italia ha votato contro la risoluzione, la Lega si è astenuta, Forza Italia ha votato a favore insieme alle opposizioni: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Azione. Tra gli eurodeputati italiani, Roberto Vannacci si è collocato sul fronte del no insieme alla delegazione di FdI. Non è un dettaglio laterale, perché la posizione assunta a Strasburgo riflette lo stesso nodo che blocca il dibattito nazionale: stabilire se la libertà sessuale debba essere protetta a partire dal consenso oppure se il processo debba continuare a cercare nella vittima un segnale sufficientemente riconoscibile di opposizione.

Il Movimento 5 Stelle ha scelto una linea netta. Carolina Morace, europarlamentare del M5S, ha chiesto all’Italia di adeguarsi alla direzione indicata dall’Eurocamera e ha criticato il ddl Bongiorno perché, a suo giudizio, non introduce davvero il principio del consenso e rischia di spostare il fuoco dalla condotta dell’aggressore al comportamento della persona aggredita. È il punto politico più sensibile: una legge che misura la violenza sulla capacità della vittima di opporsi resta prigioniera di un modello vecchio, poco compatibile con ciò che oggi sappiamo sul trauma.

Il tema non riguarda soltanto una diversa formulazione dell’articolo 609-bis del codice penale. Riguarda il modo in cui la giustizia guarda alla persona aggredita. Se la norma resta ancorata alla “volontà contraria” o alla resistenza, il processo rischia di concentrarsi ancora una volta su ciò che la vittima avrebbe dovuto fare: urlare, scappare, colpire, dire no, opporsi in modo riconoscibile. Ma molte aggressioni non avvengono dentro quella scena immaginaria.

Davanti a una minaccia estrema, il corpo può bloccarsi. Non è debolezza, non è ambiguità, non è passività. È una risposta neurobiologica documentata: immobilità tonica, freezing, dissociazione. Il sistema nervoso, quando percepisce che combattere o fuggire non è possibile, può spegnere l’azione. La voce si interrompe, i muscoli si irrigidiscono, la mente può separarsi da ciò che sta accadendo. La vittima può essere presente e insieme incapace di muoversi, parlare, reagire.

La letteratura clinica lo descrive da anni. Uno studio pubblicato su Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica ha rilevato che una quota molto alta di donne assistite dopo una violenza sessuale aveva sperimentato forme significative o estreme di immobilità tonica durante l’aggressione. Questo dato dovrebbe entrare stabilmente nella cultura giuridica, perché smonta uno dei pregiudizi più persistenti: l’idea che chi non reagisce stia in qualche modo accettando.

Pretendere un no verbale in una condizione di blocco traumatico significa chiedere alla vittima di produrre una prova che il trauma stesso può impedirle di produrre. È come pretendere che un computer spento scriva una e-mail. La persona non sceglie di tacere. È il sistema nervoso che, davanti a una minaccia percepita come inevitabile, riduce al minimo le funzioni di risposta. Non è mancanza di coraggio. È biologia della sopravvivenza.

Le leggi dovrebbero basarsi sulla scienza, non sui pregiudizi. E la scienza, su questo punto, rende fragile ogni modello che pretende una reazione “corretta” da chi sta subendo una minaccia estrema. Il corpo umano non funziona secondo le attese ordinate di un’aula di tribunale. In alcune condizioni reagisce, in altre fugge, in altre ancora si immobilizza. Se la legge ignora questa realtà, rischia di trasformare una risposta automatica di sopravvivenza in un sospetto contro la vittima.

Per questo la definizione basata sul consenso non è una concessione ideologica. È un adeguamento della norma alla realtà. Un rapporto sessuale non può essere considerato lecito perché chi lo subisce resta immobile, perché non riesce a gridare, perché non porta segni evidenti di lotta o perché conosceva già l’aggressore. L’assenza di resistenza non equivale mai a consenso.

Il punto più fragile del modello tradizionale è proprio questo: trasforma la vittima in oggetto di verifica morale. Come si è comportata prima, durante e dopo. Quanto è stata coerente. Quanto è apparsa traumatizzata. Quanto ha denunciato in fretta. Quanto ha resistito. Una definizione centrata sul consenso, invece, sposta l’attenzione dove dovrebbe stare: sulla condotta di chi ha agito senza accertarsi dell’esistenza di una volontà libera.

La posizione europea non elimina le garanzie dell’accertamento penale. Non cancella il principio di prova. Non sostituisce il processo con uno slogan. Chiede però che la legge non parta da un presupposto sbagliato. Il consenso non si presume dal silenzio, non si deduce dall’immobilità, non sopravvive automaticamente dentro una relazione, non può essere ricavato dalla paura.

L’Italia può continuare a discutere di formule, ma la distanza ormai è evidente. Da una parte c’è una concezione moderna, centrata sulla libertà sessuale e sulla conoscenza scientifica del trauma. Dall’altra resiste una cultura politica e processuale che spesso misura la credibilità della vittima sulla base di reazioni che, nel momento dell’aggressione, il corpo può non essere in grado di produrre.

La legge dovrebbe proteggere quella realtà, non sospettarla. Quando il cervello rileva una minaccia estrema e inevitabile, la sopravvivenza può prendere la forma del silenzio. E quel silenzio non è mai un sì.